Quali sono le novità principali a seguito delle modifiche al RUEn e alla LEn?
Dal 1° gennaio 2024 in Ticino sono entrate in vigore le modifiche alla Legge cantonale sull’energia (LEn) e la revisione del Regolamento sull’utilizzazione dell’energia (RUEn). A tale proposito, il Cantone ha allestito degli opuscoli informativi e altri documenti, accessibili a questo link, che descrivono i principali cambiamenti derivanti da queste modifiche legislative.
Cosa si intende con "obbligo di sfruttamento dell’energia solare" (articolo 36 RUEn)?
Fino al 31 dicembre 2025, i tetti e/o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari (fotovoltaici e/o termici). L’impianto solare deve essere di dimensioni tali da coprire una superficie pari al 50% della superficie determinante. Per superficie determinante si intende la proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro dell’edificio. La superficie determinante è parificata alla superficie edificata ai sensi dell’art. 38, cpv. 3 della Legge edilizia cantonale (LE).
Cosa differenzia l’articolo 36 RUEn dall'articolo 14 RUEn e quale disposizione deve rispettare un edificio nuovo?
L’articolo 14 stabilisce che gli edifici nuovi, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili a delle costruzioni a nuovo di edifici esistenti devono produrre una parte di energia elettrica tramite l'impiego di fonti rinnovabili. In particolare, l’impianto di produzione di energia elettrica deve avere almeno una potenza di 10 W per m2 di nuova superficie di riferimento energetico, sebbene non sia mai richiesta una potenza di 30 kW o superiore.
Un edificio nuovo con una superficie determinante superiore a 300 m2 deve dunque rispettare sia le disposizioni dell’articolo 36 che quelle dell’articolo 14. Tuttavia, l’articolo preminente risulterà essere quello che richiede l’installazione di un impianto fotovoltaico di maggiore potenza.
L’installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi è ammessa?
No, la nuova installazione di sistemi di riscaldamento elettrici e la sostituzione di impianti di riscaldamento elettrici dotati di sistemi di distribuzione idraulica del calore è vietata. Per maggiori informazioni, si veda l'articolo 23 RUEn.
È previsto un obbligo di sostituzione degli impianti elettrici per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria?
Sì, l’articolo 10e LEn rende obbligatoria la sostituzione degli impianti elettrici centralizzati primari per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria entro 15 anni, ovvero entro il 31 dicembre 2038.
Per maggiori informazioni, si vedano le schede elaborate dal Cantone “Esempi di sostituzione riscaldamento in edifici abitativi” accessibili a questo link.
Se il proprietario di casa non ha le risorse economiche per pagare la sostituzione dell’impianto elettrico centralizzato e il suo impianto è ancora funzionante, come bisogna procedere?
Il proprietario sarà avvisato con dovuto anticipo tramite un ordine di risanamento, in modo da poter pianificare adeguatamente la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.
Una palazzina nella quale ogni appartamento ha il proprio bollitore elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria (cucina e bagni, con distribuzione idraulica per ogni appartamento) dovrà sottostare all’obbligo di sostituzione?
No, l’articolo 10e LEn si riferisce unicamente agli impianti centralizzati primari.
Per maggiori informazioni, si vedano le schede elaborate dal Cantone “Esempi di sostituzione riscaldamento in edifici abitativi” accessibili a questo link.
È ancora possibile sostituire apparecchi elettrici decentralizzati con apparecchi equivalenti?
L’articolo 23 RUEn esprime un divieto per l’installazione di impianti fissi a resistenza elettrica nuovi e la sostituzione di impianti fissi a resistenza elettrica con sistema di distribuzione idraulica. Dunque, la sostituzione di apparecchi decentralizzati (radiatori elettrici, stufette, stufe ad accumulazione, ecc.) con apparecchi equivalenti è ancora possibile.
Quali criteri deve rispettare la sostituzione di un generatore di calore?
In accordo con l'articolo 29 RUEn, edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione del generatore di calore o di sue componenti rilevanti devono garantire che il 10% del fabbisogno di energia termica sia coperto da energie rinnovabili.
Tale esigenza è considerata soddisfatta se (condizioni alternative):
- l'edificio o il progetto di risanamento è conforme a una delle soluzioni standard (si veda allegato 7 RUEn);
- viene installato un nuovo generatore allacciato alla rete di distribuzione del gas naturale ed è attestato che almeno il 20% del volume di gas acquistato presso l’azienda fornitrice di energia è di origine rinnovabile certificata;
- l’edificio dispone di una certificazione MINERGIE;
- l’edificio raggiunge la classe D del CECE per l’efficienza energetica globale;
- l'edificio è stato realizzato o l’involucro termico completamente risanato in conformità al RUEn del 2008 o successivo.
Per maggiori informazioni, si vedano le schede elaborate dal Cantone “Esempi di sostituzione riscaldamento in edifici abitativi” accessibili a questo link.
Quali sono le componenti ritenute rilevanti in un generatore di calore?
L’articolo 29 RUEn si indirizza principalmente alla caldaia e al bruciatore. Altre parti rilevanti saranno valutate caso per caso.
Dove è possibile trovare maggiori informazioni inerenti alle modifiche del RUEn?
Il Cantone ha elaborato delle “domande frequenti RUEn”, aggiornate sulla base del regolamento attualmente in vigore, accessibili al seguente link.
Dove è possibile trovare maggiori informazioni inerenti alla compilazione dei formulari EN per l’incarto energetico?
È ora disponibile la registrazione del webinar “RUEn 2024: Spunti e Consigli per l’uso dei formulari EN”, tenutosi in data 02.04.2025. Qui troverai risposta alle domande più frequenti riguardanti la compilazione dei formulari EN, suddivise per capitoli. In caso di ulteriori domande è sempre possibile scrivere una mail a
Esistono degli incentivi cantonali a favore della mobilità sostenibile in Ticino?
Attualmente sono disponibili degli incentivi cantonali nei seguenti ambiti:
- Installazione di stazioni di ricarica (mono- e bidirezionali);
- Installazione di impianti di ricarica con sistema di gestione del carico centralizzato (stazioni mono- e bidirezionali);
- Acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici (aventi una velocità massima superiore a 45 km/h);
- Messa fuori circolazione di automobili a combustione interna con codice di emissione B04 o inferiore;
- Messa fuori circolazione di motoveicoli, quadricicli a motore o tricicli a motore (aventi una velocità massima superiore a 45 km/h) immatricolati prima del 2005.
Maggiori dettagli, così come i formulari per l’inoltro delle richieste d'incentivo, sono disponibili al seguente link.
Come e quando bisogna inoltrare le richieste d’incentivo?
Le richieste d’incentivo sono da inoltrare tramite i rispettivi moduli online accessibili a questo link.
- Le richieste d’incentivo per le singole stazioni di ricarica devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla data della fattura dell’installazione;
- Le richieste d'incentivo per l’acquisto di motoveicoli o per la messa fuori circolazione di veicoli altamente inquinanti devono essere inoltrate entro 30 giorni dopo l’immatricolazione del nuovo veicolo;
- Le richieste d’incentivo per impianti di ricarica con gestione dinamica del carico soggiacciono alla concessione di una promessa di versamento e vanno inoltrate prima dell’esecuzione dei lavori. La durata della promessa di incentivo è di 12 mesi, al termine dei quali dovranno essere trasmessi i giustificativi dell’esecuzione per l’ottenimento dell’incentivo.
Le stazioni di ricarica installate presso i datori di lavoro possono beneficiare degli incentivi?
Sì, ma soltanto se destinate ad uso esclusivo del personale impiegato, ovvero messe a disposizione dei dipendenti che raggiungono il posto di lavoro con un veicolo elettrico/ibrido. Stazioni di ricarica installate per i clienti o per auto soggette a riparazione, per esempio, non sono ammesse agli incentivi.
È possibile beneficiare degli incentivi nel caso di una stazione di ricarica installata in proprio?
In generale, l’installazione di stazioni di ricarica deve essere eseguita da persone in possesso dell’autorizzazione generale d’installazione (elenco). Se l’installazione viene eseguita in proprio sono esentate dall’autorizzazione le persone del mestiere (secondo l’art. 8 OIBT) e gli installatori elettricisti AFC. In ogni caso l’installazione deve essere controllata (RaSi) dal titolare di un’autorizzazione di controllo.
Per la richiesta d’incentivo sarà dunque necessario allegare:
- copia della fattura dell’acquisto della stazione di ricarica;
- lettera di giustificazione/dichiarazione (p.es. in cui viene indicato che il richiedente è un professionista del ramo e che l’edificio era già dotato di una presa a muro trifase a cui collegare la stazione di ricarica);
- attestato professionale della persona o altro (p.es. rapporto RaSI).
Dove è possibile trovare il codice di emissione del proprio veicolo?
Il codice di emissione del proprio veicolo è indicato sulla carta grigia, punto 72. Un elenco dei veicoli con indicazione dei consumi è disponibile qui.
Quale è la differenza fra ricarica mono- e bidirezionale?
Si definisce monodirezionale la ricarica di un veicolo elettrico dove l’energia elettrica fluisce in una sola direzione, dalla rete alla batteria del veicolo. Si definisce invece bidirezionale una modalità di ricarica che permette di far fluire energia elettrica dalla rete al veicolo e viceversa. Una stazione di ricarica bidirezionale oltre che a ricaricare il veicolo collegato permette quindi anche di fornire l’energia elettrica immagazzinata nella batteria del veicolo alla rete di un’abitazione, per esempio. La ricarica bidirezionale è possibile principalmente tramite stazioni di ricarica in corrente continua.
Cosa è un impianto di ricarica con sistema di gestione del carico centralizzato?
La gestione del carico in un impianto di ricarica permette di adeguare la potenza elettrica erogata dalle singole stazioni di ricarica in funzione della potenza elettrica a disposizione. In un edificio plurifamiliare la potenza elettrica a disposizione dipende ad esempio dalla potenza di allacciamento dell’edificio, dal consumo istantaneo delle utenze, da un’eventuale produzione elettrica e dal numero di automobili elettriche in ricarica.
L’impianto di ricarica comprende diverse stazioni di ricarica. La singola stazione di ricarica con il sistema di gestione dinamica del carico integrata non viene considerata come impianto.
Che cosa si intende con Modo 2, 3 e 4?
Il Modo 2 prevede un collegamento diretto del veicolo con connettore standard lato rete (presa domestica, presa industriale) e corrente massima 32A per fase. Il cavo di ricarica presenta un dispositivo di sicurezza denominato In Cable Control Box (ICCB).
Il Modo 3 riguarda sistemi per la ricarica dove l’energia elettrica viene erogata da un’apposita stazione di ricarica (3.7 – 22 kW) dotata di connettori Tipo 1 o Tipo 2 o di una presa Tipo 2.
Il Modo 4 differisce dal Modo 3 essenzialmente per il fatto che la stazione di ricarica fornisce corrente elettrica continua (DC) direttamente alla batteria dell’automobile, bypassando quindi il caricatore di bordo. Stazioni di ricarica di questo tipo sono presenti sul mercato con potenze a partire dai 22 kW fino ai 350 kW. Si tratta di stazioni di ricarica più costose rispetto alle stazioni di ricarica in Modo 2 o 3 e di conseguenza trovano impiego principalmente in aziende o presso stazioni di rifornimento pubbliche destinate alla ricarica veloce.
Che cosa significa “Livello di equipaggiamento D”?
Con “Livello di equipaggiamento D” si intende un sistema “Ready to charge”, ovvero un’installazione di stazioni di ricarica pronte all’uso. Una linea di alimentazione fino alla posizione della futura stazione di ricarica non è sufficiente per il raggiungimento del livello di equipaggiamento D (secondo SIA 2060). Per beneficiare dell’incentivo occorre quindi che sia anche installata la relativa colonnina di ricarica.
Esistono contributi a favore della mobilità aziendale?
Sì. Dal 21 settembre 2022 è in vigore il Decreto esecutivo sulla mobilità aziendale sostenibile che prevede contributi:
- piani di mobilità aziendale o di comparto (nuovi o aggiornamenti);
- posteggi per biciclette;
- servizi di car pooling;
- servizi navetta (avviamento, acquisto o leasing veicoli);
- infrastrutture a supporto della mobilità aziendale (accessi pedonali, illuminazione, messa in sicurezza di percorsi, attraversamenti, ecc.);
- gestione mirata dei posteggi;
- attività promozionali mirate e concrete.
Eventuali casi particolari non contemplati dal decreto sono valutati dalla Sezione della mobilità (SM).
I contributi vengono riconosciuti solo per acquisti o prestazioni effettuati presso imprese o rivenditori con sede in Svizzera.
Esistono degli incentivi per la conversione del sistema di riscaldamento da elettrico o fossile a rinnovabile?
Sì, per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti la Confederazione e il Cantone accordano degli incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua), con un impianto a pellet o con l’allacciamento dell’edificio a una rete di teleriscaldamento.
La base legale è fissata nei seguenti decreti esecutivi:
- Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 - Incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia, articolo 12.
- Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 - Incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento, articolo 10.
- Decreto esecutivo del 15 gennaio 2025 - Fondi federali per il Programma d'impulso, articoli 6-9 e 11.
I moduli per la richiesta e la dichiarazione di fine lavori sono disponibili qui.
Si ricorda che la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.
Quale è la procedura da seguire per l’ottenimento degli incentivi per la conversione dell’impianto di riscaldamento?
- Scegliere il sistema di riscaldamento in base alle necessità dell’edificio e alle necessarie certificazioni;
- Ottenere la licenza edilizia per la nuova centrale termica sostitutiva;
- Compilare il formulario di richiesta online allegando la documentazione richiesta a questo link;
- Eseguire i lavori (i lavori potranno iniziare a seguito dell’inoltro della richiesta di incentivo);
- Terminati i lavori inoltrare il modulo di dichiarazione fine lavori online allegando la documentazione richiesta a questo link.
Cosa si intende per “inizio lavori” nel caso di conversione dell’impianto di riscaldamento?
Ai fini della concessione dell’incentivo, per “inizio lavori” si intende l’avvio degli interventi di miglioramento energetico, in particolare l’installazione del nuovo sistema di riscaldamento. La demolizione o la rimozione dell’impianto esistente non è pertanto considerata come inizio lavori.
Si ricorda inoltre che lo stato dell’impianto preesistente deve essere documentato mediante fotografie scattate prima della sua disinstallazione, da allegare successivamente alla richiesta di incentivo.
A chi rivolgersi per l’installazione di una pompa di calore?
Per la scelta della pompa di calore e per il corretto dimensionamento della potenza da installare si raccomanda di rivolgersi a una ditta installatrice. Una lista di installatori qualificati che hanno seguito una formazione specifica relativa agli impianti certificati secondo PdC Modulo di sistema e alla procedura di certificazione è disponibile a questo link.
Come si ottiene il certificato Modulo di sistema per la dichiarazione fine lavori?
La richiesta di certificazione deve essere inoltrata dall’installatore a impianto realizzato e con la messa in funzione eseguita. L’inoltro della richiesta è da effettuare su questo portale online: https://wpsm.fws.ch/.
La lista dei documenti è la seguente:
- Schema idraulico dell’impianto;
- Protocollo di messa in funzione del fornitore;
- Conferma dell’installatore/proprietario o committente.
Durante la procedura vengono inoltre richiesti i dati relativi alla messa in funzione dell’installatore.
Maggiori informazioni inerenti alla certificazione Modulo di Sistema sono disponibili a questo link.
È possibile accedere all’incentivo per impianti a pellet anche nel caso di una caldaia che funziona sia a pellet che a pezzi di legna?
No, gli incentivi valgono solo per gli impianti a pellet. Impianti ibridi che prevedono anche l'utilizzo di legna in pezzi non possono beneficiare degli incentivi.
Esistono degli incentivi per la sostituzione di una vecchia pompa di calore con una nuova pompa di calore?
Sì, per l’installazione di una nuova pompa di calore che sostituisce una pompa di calore esistente, installata prima del 2000 e usata quale impianto principale per il riscaldamento (con o senza produzione di acqua calda sanitaria), è accordato un incentivo forfetario di fr. 4'000.-.
Tutte le condizioni di accesso per l’ottenimento dell’incentivo sono fissate negli articoli 5 e 13 del Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 - Incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia.
Il modulo per la richiesta d’incentivo è accessibile a questo link, sotto la sezione "Sostituzione di una pompa di calore". Qui è possibile trovare anche il modulo "Dichiarazione di fine lavori", da compilare una volta terminati i lavori.
Si ricorda che la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.
Esistono degli incentivi cantonali per la sostituzione di boiler elettrici?
No, a livello cantonale non sono previsti incentivi per la sostituzione di boiler elettrici. Suggeriamo tuttavia di contattare il proprio Comune di residenza o la propria azienda elettrica di distribuzione per verificare l’esistenza di eventuali incentivi in questo senso.
Esistono degli incentivi cantonali per il risanamento energetico di edifici esistenti?
Sì, il Canton Ticino prevede degli incentivi per edifici esistenti costruiti e/o risanati prima del 2000 (fa fede la data di rilascio della licenza edilizia) soggetti a un miglioramento dell’isolamento termico e ulteriori incentivi vengono concessi qualora questi miglioramenti portino al raggiungimento di uno standard energetico superiore (certificazione dell’edificio). A questi incentivi si aggiungono quelli federali del Programma d'impulso.
Tutte le condizioni di accesso per l’ottenimento degli incentivi, così come l’ammontare degli stessi, sono fissate negli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 - Incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia e nell'articolo 12 del Decreto esecutivo del 15 gennaio 2025 - Fondi federali per il programma d'impulso.
I moduli per la richiesta e la dichiarazione di fine lavori sono disponibili qui.
Si ricorda che la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.
Cosa si intende con "edifici costruiti o risanati prima del 2000"?
Con “edifici costruiti e risanati prima del 2000” si intende che sia la costruzione, sia eventuali interventi di risanamento autorizzati, devono essere antecedenti al 2000. A tal fine fa stato la data in cui la relativa licenza edilizia è cresciuta in giudicato.
Tale criterio si applica tanto ai risanamenti globali quanto a quelli parziali. Ad esempio, qualora il tetto sia già stato oggetto di risanamento successivamente al 2000, non sarà più possibile ottenere incentivi per un ulteriore intervento sul medesimo elemento. Qualora invece le pareti dello stesso edificio non siano mai state risanate dopo il 2000, esse possono ancora beneficiare dell’incentivo.
Quale è la procedura da seguire per l’ottenimento dell’incentivo per il risanamento energetico?
- Ottenere la licenza edilizia per gli interventi previsti (autorizzazione del Comune);
- Compilare il formulario di richiesta online allegando la documentazione richiesta a questo link;
- Inviare in formato cartaceo entro 7 giorni dalla trasmissione digitale del formulario di richiesta, i piani e i calcoli delle superfici (disegni necessari per il progetto, ad esempio i piani per la concessione edilizia), seguendo le indicazioni contenute nel formulario online;
- Eseguire i lavori (i lavori potranno iniziare a seguito dell’inoltro della richiesta di incentivo);
- Inoltrare il modulo di dichiarazione fine lavori online allegando la documentazione richiesta a questo link.
Considerate le modifiche al Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) in vigore dal 1º gennaio 2024, sono previsti degli adeguamenti ai valori U per gli incentivi?
La revisione del Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) prevede l’inasprimento dei valori U puntuali dei nuovi elementi costruttivi opachi verso esterno che passano da 0.20 W/m2K a 0.17 W/m2k. Attualmente il Risanamento Base prevede l’incentivazione del miglioramento dell’isolamento termico di edifici esistenti di tetti, pavimenti e pareti verso esterno a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2k.
Nonostante ciò, al momento, non è prevista alcuna modifica al Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024.
È possibile richiede un incentivo per un risanamento che comprende un ampliamento?
Sì, è possibile. Tuttavia, l’incentivo riguarda esclusivamente le parti esistenti dell’edificio, a condizione che siano state costruite e/o risanate prima del 2000. Le superfici nuove derivanti dall’ampliamento non sono invece incentivabili.
Dove è possibile consultare informazioni aggiuntive sulle condizioni e sulle modalità di richiesta dell’incentivo?
Le modalità di allestimento della richiesta, così come un approfondimento delle condizioni, sono contenute nelle Linee guida al risanamento energetico degli edifici, disponibili per il download qui.
Esistono degli incentivi per l’installazione di un impianto solare termico?
Sì, è previsto un incentivo per la realizzazione di impianti solari termici su edifici esistenti, disciplinato dal Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 – Incentivi per la decarbonizzazione, art. 11. Per impianti con potenza superiore a 70 kW si applicano invece le disposizioni del Decreto esecutivo del 15 gennaio 2025 – Fondi federali per il programma d’impulso, art. 10.
La documentazione necessaria, compreso il modulo di richiesta e il modulo di dichiarazione di fine lavori da compilare al termine dell’installazione, è disponibile online a questo link.
Quali sono le condizioni di incentivazione del solare termico?
Per accedere al contributo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- l’impianto deve essere realizzato su edifici esistenti;
- deve essere rilasciata un’autorizzazione comunale (licenza edilizia cresciuta in giudicato);
- i lavori possono iniziare solo dopo l’inoltro della richiesta di incentivo;
- la potenza termica nominale deve essere almeno di 2 kWth;
- i pannelli devono essere registrati su www.listacollettori.ch;
- i pannelli devono disporre di una Garanzia di Prestazione Validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia;
- gli impianti con potenza superiore a 20 kWth devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva, in conformità alle prescrizioni Swissolar.
Le condizioni sono definite dal Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 – Incentivi per la decarbonizzazione, art. 11.
A quanto ammontano gli incentivi e quale è la procedura di richiesta?
L’incentivo previsto ammonta a CHF 2’400.– più CHF 1’000.– per ogni kW di potenza termica nominale installata.
La procedura da seguire è la seguente:
- ottenere la licenza edilizia (autorizzazione comunale);
- compilare il formulario di richiesta online allegando la documentazione richiesta a questo link;
- eseguire i lavori, che possono iniziare solo dopo l’inoltro della domanda (nel caso in cui i lavori vengano eseguiti prima della decisione di concessione di incentivo da parte del servizio cantonale preposto, ci si assume il rischio di non conformità alla richiesta e quindi di non accedere all’incentivo);
- al termine, inoltrare il modulo di dichiarazione fine lavori online allegando la documentazione richiesta a questo link.
A chi rivolgersi per l'installazione?
Per l’installazione è possibile rivolgersi a uno dei professionisti affiliati a Swissolar consultando la lista accessibile qui.
Al fine di avere un valido confronto suggeriamo di richiedere delle offerte ad almeno tre installatori, osservando i costi ma anche la produzione prevista dei moduli.
Che cosa si intende per edifici esistenti ai fini dell’incentivo per il solare termico?
Per edifici esistenti si intendono quelli per i quali i lavori di costruzione sono conclusi e il cantiere risulta terminato. Gli incentivi non possono pertanto essere concessi per installazioni realizzate durante la fase di costruzione di un nuovo edificio.
Esistono degli incentivi per l’installazione di un impianto fotovoltaico?
Sì, per l’installazione di un impianto fotovoltaico allacciato alla rete esistono due sovvenzioni sotto forma di contributo unico cumulabile, una federale e una cantonale. Si consiglia inoltre di verificare l’esistenza di eventuali incentivi comunali contattando direttamente il proprio Comune oppure consultandone il sito web.
Quali sono le condizioni per l’ottenimento degli incentivi e come si procede con la richiesta?
Maggiori informazioni inerenti agli incentivi federali sono consultabili sul sito web di Pronovo (accessibile qui). Sulla pagina web del Fondo energie rinnovabili (FER) e nel Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) è invece possibile ottenere ulteriori informazioni sulle sovvenzioni cantonali.
I formulari per le richieste di incentivo sono accessibili ai seguenti link:
- Formulario richiesta Remunerazione unica federale: cliccare qui;
- Formulario richiesta incentivi cantonali (RFER): cliccare qui;
- L'eventuale contributo comunale va verificato direttamente con l’ufficio tecnico comunale.
Le richieste di incentivo federale e cantonale per impianti fotovoltaici sono da inoltrare a seguito della messa in funzione (FER max. 12 mesi dalla messa in esercizio).
A quanto ammontano gli incentivi (contributo unico cantonale e federale)?
Gli importi variano in funzione della potenza installata (kWp) e della tipologia di impianto (annesso o integrato). In media il contributo unico federale si situa attorno al 20% del costo dell’impianto, mentre quello cantonale è fissato alla metà del contributo federale (fino a 30 kWp). A livello federale vengono inoltre corrisposti ulteriori bonus per gli impianti che soddisfano determinati parametri legati all’inclinazione, all’altitudine e alla cessione totale in rete dell’elettricità prodotta (senza autoconsumo).
Per prevedere nel caso specifico quale potrebbe essere il contributo federale è possibile consultare il calcolatore delle tariffe di Pronovo disponibile al seguente link.
A chi rivolgersi per l’installazione?
Per l’installazione è possibile rivolgersi a uno dei professionisti affiliati a Swissolar consultando la lista accessibile qui.
Al fine di avere un valido confronto suggeriamo di richiedere delle offerte ad almeno tre installatori, osservando i costi ma anche la produzione prevista dei moduli (KWh/kWp).
In caso di danni all’impianto fotovoltaico, la sua riparazione o sostituzione beneficiano degli incentivi? Come si procede per la richiesta?
Un impianto fotovoltaico che ha ricevuto l'incentivo da parte della Confederazione (e di conseguenza anche l'incentivo cantonale) deve garantire il funzionamento per 15 anni. Nel caso di danneggiamento, se l'impianto rimane fuori servizio per più di un anno, la Confederazione e il Cantone possono richiedere il rimborso dell'incentivo. Se l'impianto viene riparato o sostituito entro un anno questo non accade.
Gli interventi di riparazione non vengono sovvenzionati, mentre nel caso di sostituzione dei moduli o ricostruzione dell'impianto, il richiedente ha diritto all'incentivo solo sul cambio di potenza, se quest'ultima aumenta di almeno 2 kWp.
A chi può essere venduta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico?
L'energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico può essere venduta liberamente in Svizzera. In internet si trovano diversi portali per la vendita di energia elettrica a condizioni e prezzi prestabiliti.
Attenzione ai seguenti casi:
- in Ticino i beneficiari dell'incentivo cantonale sono vincolati alla vendita dell'energia elettrica in esubero ad AET per 12 anni;
- se un utente ha un consumo annuo inferiore a 100’000kWh, ai sensi della Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) attuale, è obbligato ad approvvigionarsi presso il proprio gestore di rete e non può acquistare la corrente da impianti fotovoltaici.
In caso di ampliamento di un impianto fotovoltaico, si ha diritto agli incentivi?
Gli ampliamenti hanno diritto agli incentivi federali e cantonali se l’aumento di potenza rispetto all’impianto originario è pari ad una potenza minima di 2 kWp. Per quanto riguarda gli incentivi cantonali FER, per ampliamenti realizzati dal 01.01.2024 il cui impianto originario non aveva beneficiato degli incentivi FER, è possibile ottenere gli incentivi cantonali per la potenza ampliata a condizione che tutta la corrente prodotta dall’impianto (ampliamento + impianto originario) venga venduta ad AET per 12 anni.
In caso di ampliamento occorre far certificare nuovamente l’impianto da parte di un ente certificatore accreditato e diverso dalla ditta installatrice.
Dove è possibile trovare informazioni supplementari?
Di seguito sono riportati alcuni link utili:
- per verificare l'idoneità del proprio tetto e/o della propria facciata: tettosolare.ch;
- per calcolare approssimativamente la produzione e i costi del proprio impianto solare: Calcolatore solare di SvizzeraEnergia;
- per confrontare delle offerte: Check-preventivo-solare di SvizzeraEnergia;
- per determinare la reddittività di un progetto fotovoltaico: Calcolatore della reddittività di Swissolar;
- per altre informazioni sulla procedura di installazione: approfondimento "Impianti solari" di SvizzeraEnergia.
Esistono degli incentivi per le batterie d'accumulo?
In data 20 gennaio 2025 il Gran Consiglio ticinese ha approvato il Messaggio 8466 (cap. 3.1), che introduce la possibilità di estendere l’incentivazione ai sistemi di accumulo. Si tratta tuttavia di un primo passo: spetterà alla commissione FER valutare quali tecnologie incentivare, con quali modalità e tempistiche. Al momento non vi sono quindi indicazioni precise in merito all’attuazione.
Alcuni Comuni prevedono già misure di sostegno per questa tecnologia; si raccomanda pertanto di verificare direttamente presso il Comune di domicilio.
Si ricorda infine che le batterie di accumulo per il fotovoltaico sono deducibili fiscalmente come investimento nel risparmio energetico, sia se installate contemporaneamente all’impianto, sia se installate in un secondo momento.
È possibile unire diverse utenze della stessa abitazione oppure più proprietà alfine di aumentare il consumo proprio di un impianto fotovoltaico?
Sì, questo è possibile grazie al cosiddetto Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio (RCP). Questo sistema permette a diverse utenze della stessa abitazione – o anche a proprietà differenti – di unirsi e agire come un unico cliente nei confronti del fornitore di rete.
In tal modo si aumenta la quota di energia elettrica autoconsumata in loco, generalmente più conveniente rispetto a quella prelevata dalla rete pubblica. Il risultato è una riduzione dei costi energetici e un ammortamento più rapido degli investimenti nell’impianto fotovoltaico.
Cos'è un RCP fisico?
Il Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio (RCP) è un accordo tra chi dispone di un impianto fotovoltaico e produce energia in eccesso e chi, invece, non lo possiede. Grazie a un RCP è possibile condividere localmente l’energia con vantaggi economici sia per i produttori sia per i consumatori.
Nella pratica, un RCP si realizza tipicamente all’interno di uno stabile dotato di impianto fotovoltaico: l’energia prodotta in esubero viene venduta agli inquilini a un prezzo più alto rispetto alla tariffa di rimunerazione offerta dal gestore di rete (GRD), ma generalmente più basso rispetto al prezzo dell’elettricità acquistata dallo stesso GRD. Si crea così una situazione vantaggiosa per entrambe le parti:
- i produttori ottengono una retribuzione più conveniente per l’energia in esubero,
- i consumatori accedono a energia rinnovabile, locale e a costo ridotto.
Dal punto di vista formale, i partecipanti a un RCP non sono più considerati singoli consumatori finali, ma costituiscono un unico consumatore finale nei confronti del gestore di rete locale, con un solo punto di allacciamento.
Fino alla fine del 2024, la creazione di un RCP era possibile solo tramite un contatore fisico unico collegato alla rete, mentre tutta l’infrastruttura a valle doveva essere gestita privatamente dai partecipanti. Dal 1° gennaio 2025, invece, è stata introdotta la possibilità di costituire anche un RCP Virtuale (RCPv).
Cos'è un RCP virtuale?
Dal 1° gennaio 2025 è possibile costituire un Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio Virtuale (RCPv). A differenza di un RCP tradizionale, non richiede un allacciamento fisico unico alla rete, poiché è basato su un contatore virtuale.
Il gestore di rete rileva i flussi di energia in entrata e in uscita contabilizzando i dati di consumo e produzione di tutti i contatori fisici dei partecipanti. In questo modo non è necessario modificare le linee elettriche esistenti né installare contatori privati.
L’RCPv è tuttavia limitato ai fondi collegati alla stessa infrastruttura elettrica locale con tensione inferiore a 1 kV. In pratica, i partecipanti devono essere connessi fisicamente allo stesso “armadietto” o manicotto della rete del gestore. Questo consente di condividere l’energia di un impianto fotovoltaico anche tra edifici diversi ma vicini.
La realizzazione di un RCP è ancora valida rispetto ad un RCPv?
L’introduzione dell’RCP virtuale (RCPv) ha reso il modello di RCP fisico quasi superfluo, restando interessante solo in alcune situazioni specifiche. Un esempio è rappresentato dagli edifici plurifamiliari di nuova costruzione, dove la predisposizione di un quadro elettrico con contatori privati può risultare comunque conveniente. Un altro caso riguarda gli immobili in cui il quadro elettrico esistente necessita di interventi o ammodernamenti: in tali circostanze, valutare l’implementazione di un RCP fisico può ancora essere una scelta competitiva.
Come posso instaurare un RCP o un RCPv?
Nel Blog di TicinoEnergia è consultabile l’articolo Instaurare un RCP, che descrive in cinque passaggi le fasi da seguire per l’avvio di un raggruppamento. I formulari e le procedure necessari per la verifica di fattibilità e per l’annuncio dell’RCP sono messi a disposizione dal gestore di rete.
Cos'è una CLE?
Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova Ordinanza sull’energia, che introdurrà la possibilità di costituire la CLE – Comunità locale di energia elettrica. Questa nuova realtà permetterà di estendere la compravendita di elettricità prodotta localmente, non solo all’interno di un singolo edificio, ma anche a livello di quartiere o di intero Comune.
Dove posso trovare informazioni e approfondimenti sul tema RCP/RCPv e CLE?
Nel Blog di TicinoEnergia è disponibile l’articolo Instaurare un RCP, che contiene informazioni utili, due esempi pratici e alcune riflessioni su come valorizzare al meglio un RCP.
Il portale di riferimento per l’energia prodotta localmente è lokalerstrom.ch, che offre una visione completa del tema.
Inoltre, SvizzeraEnergia ha sviluppato una Guida pratica per il consumo proprio, nella quale vengono approfonditi numerosi aspetti tecnici e amministrativi, comprese le modalità di fatturazione. La guida è scaricabile al seguente link: pubdb.bfe.admin.ch.
Quali sono alcuni esempi di strumenti di consulenza a disposizione dei proprietari immobiliari interessati a un miglioramento energetico del proprio edificio?
Bussola energia
Servizio di consulenza che comprende un sopralluogo presso l’abitazione e la successiva stesura di un rapporto di consulenza nel quale vengono fornite indicazioni riguardanti i possibili interventi di risanamento energetico, i costi delle misure, gli incentivi disponibili, le deduzioni fiscali e i risparmi energetici annui.
- Costo: massimo fr. 150.-
- Maggiori informazioni: www.bussolaenergia.ch
Prima consulenza calore rinnovabile
Programma coordinato a livello federale, che prevede la visita sul posto da parte di un consulente accreditato. La consulenza si rivolge ai proprietari di case monofamiliari e plurifamiliari ed è finalizzata alla valutazione dell’idoneità per un’eventuale conversione del sistema di riscaldamento a energia fossile (olio combustibile/gas naturale) o elettrico in uno a energia rinnovabile.
- Costo: gratuito
- Maggiori informazioni: www.calorerinnovabile.ch/prima-consulenza
Etichettatura CECE
Il prodotto base CECE è l’etichetta energetica ufficiale dei Cantoni e indica, in un documento di quattro pagine, la classe energetica dell’involucro, il bilancio energetico globale e la classificazione delle emissioni dirette di CO2 classificandole in sette classi (da A a G).
- Costo: su offerta, a partire indicativamente da fr. 400.- a seconda della tipologia di edificio
- Maggiori informazioni: www.cece.ch
Rapporto di consulenza CECE Plus
Consulenza promossa dai Cantoni in tutta la Svizzera che prevede un sopralluogo dell’abitazione da parte di un consulente accreditato e la successiva stesura di un rapporto che comprende un’analisi della situazione attuale dell’edificio con relativa etichettatura energetica (CECE) e fino a 3 varianti di intervento personalizzate che possono includere sia l’impianto di riscaldamento, così come l’involucro termico. Per ogni variante di intervento viene calcolato il fabbisogno energetico dell’edificio e la classificazione energetica raggiunta. Tra le altre informazioni fornite nel rapporto vi sono le stime degli investimenti necessari, dei costi di manutenzione e di esercizio e degli incentivi finanziari.
- Costo: su offerta, a partire indicativamente da fr. 1'500.- a seconda della tipologia di edificio
- Maggiori informazioni: www.cece.ch
Nel caso di certificazioni e consulenze il Cantone riconosce degli incentivi?
Sì, il Cantone riconosce degli incentivi per le seguenti prestazioni (ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto):
- allestimento di un’etichetta energetica CECE oppure allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus;
- ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie;
- ottenimento di un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE;
- svolgimento di una consulenza energetica Bussola Energia.
Maggiori informazioni sono contenute nel Decreto esecutivo del 18 dicembre 2024 - Incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia, articolo 14.
Le richieste di incentivo vanno inoltrate tramite l’apposito modulo accessibile al seguente link al più tardi 2 mesi dopo l’emissione della fattura o dal rilascio della certificazione/consulenza.
Valutare sempre anche l’eventuale disponibilità di incentivi comunali contattando direttamente il proprio Comune oppure consultandone il sito web.
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