Il 1° luglio 2015 sono entrate in vigore alcune modifiche relative al Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008. Tra le modifiche di particolare rilievo:
- la costruzione di nuovi edifici, la ricostruzione o la costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti e gli ampliamenti devono essere realizzati in modo che l’energia non rinnovabile copra al massimo l’80% del fabbisogno ammissibile di calore per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria (Art. 12);
- gli impianti a combustione alimentati a olio o a gas installati nei nuovi edifici, così come quelli sostituiti negli edifici esistenti, devono sfruttare la tecnologia della condensazione (Art. 17);
- gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d’uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria (Art. 29).